Art. 3.
(Attività del Ministero dell'istruzione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste italiane Spa un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi.
      2. Il Ministero dell'istruzione provvede inoltre:

          a) ad attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad assicurare

 

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la massima conoscenza del contributo di cui alla presente legge;

          b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole paritarie;

          c) ad acquisire i dati dei beneficiari riportati nei moduli;

          d) a realizzare le procedure informatizzate necessarie all'esercizio, al controllo e al monitoraggio dell'intervento agevolativo;

          e) a effettuare il controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 3.